CONVENZIONI EX L.R. 53/98

Articoli 35 e 36 Legge Regionale 11 dicembre 1998 n. 53

Art. 35 (Convenzioni di gestione)

1. L'affidamento delle opere, degli impianti e delle attività di cui all'articolo 34, nonché l'affidamento di cui all'articolo 12, comma 4, è effettuato previa stipula di apposita convenzione di gestione.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate tra le province ed i consorzi di bonifica sulla base di una convenzione-tipo e relativo disciplinare approvata dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 40.

3. Qualora i consorzi di bonifica operino sul territorio di più province, alla stipula delle convenzioni provvede la provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio di bonifica, previa intesa con le altre province interessate, che le conferiscono apposita delega alla stipula.

4. Le convenzioni di cui al comma 1 determinano i servizi che vengono affidati ai consorzi, gli obiettivi e gli standard quantitativi e qualitativi che i servizi debbono assicurare, le modalità per la loro organizzazione, per la vigilanza e per il controllo e la remunerazione dei servizi stessi attraverso il trasferimento dei fondi necessari, nonché, per quanto riguarda gli affidamenti di cui all'articolo 12, comma 4, attraverso la contribuenza.

5. La convenzione di cui al comma 1 ha durata pluriennale, non inferiore a cinque anni e deve prevedere, in sede di prima applicazione della presente legge, qualora il consorzio registri squilibri di bilancio, il loro recupero attraverso l'incremento della produttività ed i necessari processi di ristrutturazione.

6. Le province provvedono alla stipula della convenzione di cui il comma 1 entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 40. Trascorso inutilmente tale termine la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente ai fini della stipula della convenzione stessa.

 

Delibera regionale 626-2015 - Approvazione nuova convenzione-tipo di affidamento ai consorzi di bonifica

 

Art. 36 (Rapporti con l'organizzazione del servizio idrico integrato )

1. I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all'obbligo di vesamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche (3) .

2. I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla l.r. 6/1996 che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell'articolo 27 della l. 36/1994 alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, le autorità d'ambito di cui alla l.r. 6/1996 debbono stipulare con i consorzi di bonifica interessati apposite convenzioni regolanti i rapporti relativi ai servizi di cui al comma 2 e stabiliscono, in particolare, i canoni dovuti in relazione al beneficio diretto ottenuto nella gestione del servizio idrico integrato. Le convenzioni sono stipulate sulla base delle convenzioni-tipo approvate dalla Giunta regionale, ai sensi
dell'articolo 40 (4).

4. Le autorità d'ambito e i consorzi di bonifica procedono alla stipula delle convenzioni di cui al comma 3 entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 40. Trascorso inutilmente tale termine la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente ai fini della stipula delle convenzioni stesse.

5. Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 3 fanno parte integrante delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 9 della l.r. 6/1996 ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa per il servizio idrico integrato.

6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposite direttive per l'adeguamento dei piani di classifica delle spese consortili a quanto disposto dal comma 1. Nei successivi novanta giorni i consorzi di bonifica procedono all'adeguamento dei piani di classifica stessi.

 

Con la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28  - Legge di stabilità regionale 2020 - all'Art.7  Disposizioni varie ai commi 24, 25 e 26  - sono state apportate le modifiche all'articolo 36 della Legge Regionale n. 53/1998 e precisamente:

24. All’articolo 36 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2 le parole: “ai sensi dell’articolo 27 della l. 36/1994” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche,”;

c) al comma 3 le parole: “Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2,” sono soppresse.

25. Ai fini di cui al comma 24, i consorzi di bonifica aggiornano i propri piani di classifica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni dall’approvazione dei piani di classifica di cui al periodo precedente, la Giunta regionale approva la nuova convenzione-tipo ai sensi dell’articolo 40 della l.r. 53/1998 ed entro e non oltre i successivi trenta giorni gli enti di governo d’ambito del servizio idrico integrato e i consorzi di bonifica sottoscrivono, ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della l.r. 53/1998, le nuove convenzioni di cui al medesimo articolo 36, comma 3. Decorso inutilmente tale ultimo termine, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della l.r. 53/1998.

26. Il contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche, a cui sono tenuti i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all’obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, è riscosso a mezzo della tariffa degli enti di governo d’ambito del servizio idrico integrato. Gli importi fatturati dai soggetti gestori del servizio idrico integrato riportano esplicitamente la componente di costo relativa ai suddetti contributi di bonifica. La convenzione-tipo di cui al comma 25 precisa, altresì, le modalità e le tempistiche con le quali i soggetti gestori del servizio idrico integrato corrispondono i predetti importi ai consorzi di bonifica.

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