F.A.Q.
Risposte alle domande frequenti
1. CHE COS' E' UN CONSORZIO DI BONIFICA?
Un Ente pubblico economico che coordina interventi pubblici ed attività privata nel settore delle opere idrauliche e dell'irrigazione nell’ambito di un'area territoriale delimitata con provvedimento della Regione (comprensorio di bonifica).
2. QUALI SONO LE FUNZIONI DEL CONSORZIO?
Progettare, eseguire, mantenere, gestire le opere di bonifica; provvedere alla realizzazione delle attività di difesa del suolo, di tutela delle risorse idriche e dell’ambiente e di gestione delle acque per usi irrigui.
3. CHE COSA SONO LE OPERE DI BONIFICA?
Tutte le opere finalizzate ad assicurare la sicurezza del territorio dal punto di vista idraulico (canali artificiali, impianti idrovori di prosciugamento, sistemazioni idrauliche di corsi d’acqua naturali), le opere volte alla valorizzazione del territorio ed allo sviluppo dell'agricoltura (impianti di irrigazione), le opere volte alla tutela ed alla conservazione delle risorse naturali.
4. CHI SONO I CONSORZIATI?
Tutti i proprietari degli immobili di qualsiasi natura ricadenti nel comprensorio di bonifica.
5. QUALI SONO GLI ORGANI CONSORZIALI?
Il Consiglio di Amministrazione, eletto ogni 5 anni da tutti i Consorziati, il quale a sua volta elegge il Comitato Esecutivo e il Presidente. Nei Consorzi della Regione Lazio il Consiglio è composto da 10 membri eletti più un rappresentante designato dai comuni ricadenti nel comprensorio consortile, mentre il Comitato Esecutivo è composto da 5 membri (inclusi Presidente e Vice Presidente).
6. E' POSSIBILE PARTECIPARE ALLA GESTIONE DEL CONSORZIO?
Si. Ogni cittadino contribuente, proprietario di uno o più immobili ricadenti all'interno di un comprensorio di bonifica, può candidarsi, in occasione del rinnovo quinquennale, alle cariche consortili.
7. CHI SOSTIENE LA SPESA DELLE ATTIVITA’ DEL CONSORZIO?
La spesa per la realizzazione di opere di bonifica è sostenuta dallo Stato e/o dalla Regione; nella Regione Lazio anche la manutenzione delle opere considerate di preminente interesse regionale e dei canali soggetti al servizio pubblico di manutenzione è a carico della Regione stessa; la residua spesa per la manutenzione, l'esercizio e la custodia delle opere di bonifica e, in generale, per il funzionamento del Consorzio è sostenuta dai Consorziati; nella Regione Lazio gli immobili ricadenti nelle aree urbane e serviti dal servizio di pubblica fognatura sono esentati dal contributo di bonifica (L.R. 53/98 art. 36).
8. CHE COS'E' IL POTERE IMPOSITIVO?
Il potere che la legge assegna ai Consorzi di bonifica di imporre contributi - deducibili dai redditi - per far fronte alle spese di gestione, manutenzione e custodia delle opere e degli impianti nonché di funzionamento dei Consorzi stessi.
9. COME VENGONO RIPARTITE LE SPESE TRA I CONSORZIATI?
In proporzione al beneficio ricavato dalle opere e dall’attività di bonifica sulla base di criteri fissati nel “Piano di Classifica per il Riparto della Contribuenza”, approvato dalla Regione.
10. I SERVIZI FORNITI DAL CONSORZIO SONO DIVERSI DA QUELLI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE?
Si. Infatti, i canali e gli impianti di bonifica hanno il compito di raccogliere, allontanare e scaricare le acque piovane per proteggere il territorio e gli immobili ricadenti nel comprensorio consortile dal rischio di allagamenti. Il servizio di fognatura e depurazione è invece a carico del gestore del “servizio idrico integrato”. Per tale motivo nella Regione Lazio, a partire dal 1999, i proprietari degli immobili ricadenti in centri urbani non sono più soggetti al pagamento del contributo di bonifica, che rientra nella tariffa del suddetto servizio idrico.
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