INFORMAZIONI SU AVVISI DI PAGAMENTO

I Consorzi di Bonifica hanno conseguito direttamente dalla legge statale e regionale (art. 54 comma 1, art. 59 comma 2 del R.D. n. 215/1933, art. 860 c.c. e art. 10 L.R. Lazio n. 4/1984) il potere di imporre i contributi consortili, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extra - agricoli ricadenti nel comprensorio di bonifica.

Il contributo imposto dal Consorzio ha natura tributaria e per la riscossione si applicano i D.P.R. n.602/73 e n. 43/98, modificati rispettivamente dal D. L.gs n. 46/99 e dal D.Lgs n. 112/99.

Il contributo è un onere reale, gravante sugli immobili, a cui si applicano le norme sulle obbligazioni indivisibili e sulla solidarietà: la comproprietà degli immobili comporta un’obbligazione plurisoggettiva indivisibile a carico dei proprietari consorziati ai sensi dell’art. 1317 cc. a cui si applica  la disciplina delle obbligazioni solidali  (artt. 1292 e ss c.c.).

Il contributo di bonifica è unitario e non è frazionabile tra i comproprietari. Il pagamento deve essere effettuato dal proprietario/comproprietario primo intestatario. Il primo intestatario  può esercitare il diritto di voto ed è eleggibile agli Organi di Amministrazione, in applicazione della Legge Regionale del 21 Gennaio 1984 n. 4 “Norme in materia di bonifica e di Consorzi di Bonifica” e dello Statuto dell’Ente (consultabile al link https://www.bonifica-agropontino.it/atti-generali-art-12-del-d-lgs-332013/ ), approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 52/C.A. del 25/06/2009 e 57/C.A. del 14/09/2009.

Il contributo di bonifica è annuale, ai sensi dell'art. 125 del R.D. del 8 maggio 1904 n. 368 “Regolamento per la esecuzione del TU della L. 22 marzo 1900 n. 195 e della L. 7 luglio 1902 n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.”

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