LA NORMATIVA NAZIONALE

 


 

Il riferimento normativo principale per individuare le competenze dei Consorzi di bonifica è il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la bonifica integrale”: è una legge fondamentale che ancora oggi, dopo oltre 70 anni, conferma la sua validità. In particolare, essa ha introdotto il concetto di “bonifica integrale”, a completamento di quello preesistente e più restrittivo di “bonifica idraulica”. L’innovazione consisteva nel considerare integrate tra loro le opere fondiarie, di qualunque natura tecnica (idrauliche, stradali, edilizie, agricole, forestali), necessarie per adattare terra ed acqua a produzione più intensiva.
Fino al 1933 la normativa trattava la bonifica esclusivamente dal punto di vista sanitario (eliminazione della malaria) e dal punto di vista idraulico (eliminazione delle paludi).

Secondo il R.D. 215/33 l’opera di bonifica deve perseguire i seguenti obiettivi:

- regolare le acque mediante opere di bonifica idraulica;
- attuare una viabilità interpoderale e poderale;
- realizzare opere di edilizia rurale;
- effettuare dissodamenti, piantagioni boschive e piantagioni agrarie;
- realizzare opere di provvista e di utilizzazione agricola della acque.
Nel suddetto decreto viene ridisegnata e potenziata la figura dei Consorzi di bonifica, ai quali vengono affidate l’esecuzione e la manutenzione delle opere di “bonifica integrale”.
Prima del R.D. 215/33 erano stati emanati altri due decreti che costituiscono ancora oggi punti di riferimento per l’attività dei Consorzi di bonifica: il Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368 “Disposizioni legislative per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e le loro pertinenze” e il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”: in particolare il R.D. 368/1904 viene ancora applicato per quanto riguarda le disposizioni di polizia concernenti il rispetto delle pertinenze consortili (Titolo VI – Capo I “Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e le loro pertinenze”).
La Legge del 1933 è stata pertanto una legge profondamente innovativa perché ha esteso il concetto di bonifica ad un concetto più generale di sistemazione e valorizzazione del territorio: innovazione per certi versi analoga a quella introdotta ben 56 anni dopo dalla Legge 183/89 sulla difesa del suolo.
La Legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, ha infatti “lo scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essa connessi” (art. 1 comma 1), dove per suolo di intende “il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali”.
La Legge 183/89 inserisce i Consorzi di bonifica tra gli enti che partecipano alla realizzazione delle finalità della Legge stessa; il comma 4 dell’articolo 1 recita testualmente: “Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze: lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano”.
Quindi i consorzi partecipano alla realizzazione delle attività previste dalla Legge 183/89 secondo le proprie competenze.
Il 9 gennaio 1996 fu approvato un documento della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati che, a seguito di una approfondita indagine sulle attività dei Consorzi di bonifica, metteva in evidenza come fosse limitata e distorta una visione che considerasse l’opera di bonifica conclusa con il prosciugamento delle paludi ed ha riconosciuto che i Consorzi di bonifica rappresentano nell’attuale realtà una istituzione necessaria, in quanto operano realmente sul territorio per assicurare la difesa del suolo, la raccolta e l’utilizzazione delle acque a prevalente uso agricolo e la connessa salvaguardia dell’ambiente.
Il documento riconosce alcuni principi fondamentali tra i quali possono essere citati quelli di maggiore attinenza con la funzione di difesa del suolo:
- la bonifica è costituita da tutti quegli interventi finalizzati non solo all’approvvigionamento, all’utilizzazione ed alla tutela delle acque a prevalente uso irriguo, alla difesa ed alla conservazione del suolo, ma anche alla tutela dello spazio rurale e dell’ecosistema agricolo-irriguo ed alla connessa salvaguardia dell’ambiente;
- la delimitazione degli ambiti territoriali dei Consorzi di bonifica deve tener conto dei limiti dei bacini o sottobacini idrografici;
- le funzioni da riconoscersi ai Consorzi di bonifica devono consistere nell’elaborazione, in attuazione della programmazione regionale, dei piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale; nella realizzazione e gestione di tutte le opere ed azioni rientranti nella nuova nozione di bonifica cosi come indicato; nella realizzazione degli usi plurimi delle acque.
Il documento conclude affermando che tali principi emergono non soltanto dalla documentazione raccolta ma, soprattutto, dalla constatazione dell’esigenza di garantire una permanente presenza di una istituzione a reale presidio del territorio e a tutela delle risorse naturali suolo ed acqua, sempre in ricorrente emergenza tra alluvioni e siccità, di cui l’agricoltura subisce le più gravi conseguenze.
Altro importante riferimento normativo per l’attività di bonifica è rappresentato dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, nota anche come “Legge Galli”, che stabilisce i principi generali sulla tutela e l’uso delle risorse idriche, affermando che tutte le acque (superficiali e sotterranee) sono pubbliche, che l’uso potabile è prioritario, che occorre salvaguardare gli equilibri degli ecosistemi acquatici, che occorre incentivare il risparmio negli usi potabili, che si deve tendere al riutilizzo delle acque reflue.
La principale innovazione della Legge 36/94 è rappresentata dalla riorganizzazione territoriale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, da integrarsi tra loro su ambiti territoriali ottimali, definiti dalle Regioni, e soggetti a tariffa di tipo industriale.
Nel “Capo IV – Usi produttivi delle risorse idriche” vengono definite le competenze dei Consorzi di bonifica (art. 27 – Usi delle acque irrigue e di bonifica) ed in particolare viene introdotto il concetto che “chiunque, non associato ai consorzi di bonifica e di irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi anche se depurati e compatibili con l’uso irriguo provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al benefico ottenuto” (art. 27 comma 3).
Tale concetto costituisce il principio ispiratore della regolamentazione dei rapporti tra Consorzi di bonifica e gestori del servizio idrico integrato, attraverso le convenzioni tra Consorzi e Ambiti Territoriali Ottimali previsto dall’art. 36 della Legge Regionale del Lazio n. 53/98 illustrata nel seguito.
Altre normative nazionali di riferimento, anche se non riguardanti direttamente l’attività di bonifica, sono i Decreti Legislativi concernenti la tutela delle acque dall’inquinamento: il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole” e il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258 “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128”.
Tutte le normative citate in precedenza concernenti la difesa del suolo, la gestione delle risorse idriche e la tutela delle acque sono state sostituite dal nuovo Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.
Il Decreto “ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali” (art. 2 comma1).
Per il raggiungimento dell’obiettivo sopra enunciato, il Decreto disciplina le materie seguenti:
a) le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) (parte seconda);
b) la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche (parte terza);
c) la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati (parte quarta);
d) la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera (parte quinta);
e) la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente (parte sesta).
Per le attività ed i settori di interesse dei Consorzi di bonifica, i riferimenti normativi principali sono pertanto contenuti nella Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” (dall’art. 53 all’art. 175).

NORMATIVE NAZIONALI

No Comment

2