NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 3

2. Alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 (Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell’articolo 7quater è sostituito dal seguente: “1. La Regione provvede alla gestione ed alla conservazione delle fasce frangivento di proprietà regionale in Agro Pontino, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento regionale di cui all’articolo 7 quater.”; b) al comma 1 bis dell’articolo 7 sexies dopo le parole: “350 mila euro.” è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 2016, agli oneri derivanti dall’articolo 7 quater, valutati in euro 400 mila, si provvede nell’ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sul triennio 2016-2018, nel programma 06 “Ufficio tecnico” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”.”.

 

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