CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE

Con l’attuazione della Legge Regionale n. 53 -11 dicembre 1998 - Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 , n. 183 sono affidati ai Consorzi di Bonifica, ai sensi dell’art. 34, co. 1, le seguenti opere, impianti ed attività inerenti alla difesa del suolo:

  1. opere e impianti di bonifica di preminente interesse regionale;
  2. opere idrauliche di preminente interesse regionale;
  3. manutenzione dei corsi d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, per i quali, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, è organizzato un servizio pubblico di manutenzione ai sensi dell'articolo 31;
  4. servizio di piena organizzato ai sensi dell'articolo 38.

 


 

OPERE DI BONIFICA DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE (P.I.R.)

Le opere e gli impianti di bonifica di cui al punto 1. sono classificate come segue:

a) opere ed impianti di bonifica diretti alla protezione dei territori soggetti ad esondazione dei corsi d'acqua o con difficoltà di scolo naturale, e dichiarati di preminente interesse regionale, a cui si provvede a totale carico della Regione. Possono essere dichiarate di preminente interesse regionale, le seguenti categorie di opere:

  • opere di regolazione di bacini collinari e montani influenti;
  • canali delle acque alte;
  • canali delle acque medie;
  • principali canalizzazioni delle acque basse;
  • impianti idrovori e manufatti connessi
  • collettori emissari;

b) altre opere di bonifica, la cui realizzazione è subordinata ad autorizzazione regionale ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368. Tali opere sono eseguite a cura e spesa dei soggetti interessati, ai quali fanno carico il pagamento dei canoni e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria stabiliti dai disciplinari di cui all’art. 12, co. 8

 

OPERE  IDRAULICHE  DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE

Le opere idrauliche di cui al punto 2., dichiarate di preminente interesse regionale, a cui si provvede a totale carico della Regione, sono finalizzate a:

  •  difesa degli abitati dalle inondazioni;
  • protezione di opere pubbliche di rilevante interesse regionale;
  • sistemazione idrogeologica di alvei dissestati ai fini della salvaguardia di rilevanti interessi regionali;
  • rinaturazione degli alvei fluviali e mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione.

 

Tutte le suddette opere sono individuate da specifiche delibere di Giunta regionale e alla loro realizzazione, gestione e manutenzione provvedono le Province, mediante affidamento ai consorzi di bonifica.

 


 

ATTIVITA’ per le quali è organizzato un SERVIZIO PUBBLICO DI MANUTENZIONE

Oltre alle opere e impianti di bonifica e alle opere idrauliche di preminente interesse regionale (artt. 3 e 4 co. 1 lett. a), le Province provvedono, sempre mediante affidamento ai consorzi di bonifica, alla realizzazione, gestione e manutenzione delle seguenti attività inerenti la difesa del suolo:

  • manutenzione dei corsi d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, per i quali, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, è organizzato un servizio pubblico di manutenzione (SPM) ai sensi dell'articolo 31;
  • servizio di piena organizzato ai sensi dell'articolo 38.

 

L’affidamento ai Consorzi di bonifica, ai sensi dell’art. 35 della LR. 53/98, avviene con la  stipula di apposite convenzioni di gestione.

Le convenzioni determinano i servizi affidati, gli obiettivi e gli standard quantitativi e qualitativi da assicurare, le modalità di  organizzazione, vigilanza, controllo e la remunerazione dei servizi stessi attraverso il trasferimento dei fondi necessari.

 


 

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DI COMPETENZA REGIONALE

Le Province, ai sensi dell’art. 12 co. 4,  provvedono alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti pubblici di irrigazione di competenza regionale, mediante l’affidamento ai consorzi di bonifica, sulla base di convenzioni di gestione, stipulate ai sensi dell’art. 35, che definiscono gli obiettivi e gli standard quantitativi e qualitativi che devono essere assicurati, e garantiscono la remunerazione attraverso la contribuenza.

 


 

ALTRE OPERE DI BONIFICA A CARICO DELLA CONTRIBUENZA

Ai sensi dell’art. 34, i consorzi di bonifica provvedono, altresì, con oneri a carico della contribuenza che ne trae beneficio e  ripartiti secondo il Piano di classifica, alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di bonifica non ricomprese tra quelle dichiarate di preminente interesse regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

I consorzi provvedono anche a tutte le opere (canali di bonifica e impianti idrovori) che interessano le aree urbane, la cui manutenzione e gestione è affidata al Consorzio ma i relativi oneri sono a carico del soggetto gestore del servizio idrico integrato.

Nel primo caso le spese consortili sono sostenute direttamente  dai contribuenti che  pagano attraverso l'avviso di pagamento inviato dal Consorzio tramite Equitalia.

Nel secondo caso le spese consortili sono sostenute indirettamente dai contribuenti, i cui immobili ricadono in zone urbane, facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all'obbligo di vesamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, attraverso il pagamento della bolletta dell'acqua inviata dal gestore del Servizio idrico integrato che, a sua volta,  verserà in percentuale  ai consorzi di bonifica la somma percepita secondo i canoni stabiliti dalle  convenzioni (art. 36, co. 2)

 

Le convenzioni  sono stipulate sulla base delle convenzioni-tipo approvate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 40.

 


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